Premesso che:
per i pazienti psichiatrici autori di reato la ASL di residenza del paziente, che lo ha concretamente in carico, per agevolarne la cura e la riabilitazione, propone al giudice dell'ufficio di sorveglianza, su richiesta di quest'ultimo, di individuare una struttura residenziale idonea, disposta ad accogliere il paziente per fargli scontare la pena ma anche e soprattutto per sottoporlo a cure adeguate;
ottenuta la disponibilità da parte della struttura e il consenso anche del paziente o della famiglia, la Asl di residenza comunica al giudice di sorveglianza il nome e l'indirizzo della struttura;
il giudice emette l'ordinanza di sconto della pena presso la struttura individuata dalla Asl o di domicilio presso la stessa struttura se il paziente è in libertà vigilata, comunicando a tutti gli interessati le prescrizioni penali da rispettare;
la Asl, qualora non disponga di strutture adeguate per la cura e la riabilitazione, individua una struttura fuori provincia o fuori regione dove indirizzare il paziente. In questo caso la competenza sanitaria resta in capo alla Asl di residenza del paziente, ma la competenza penale passa al tribunale in cui territorialmente è sita la struttura;
possono, però, verificarsi situazioni difficili da affrontare, se il giudice di sorveglianza del territorio in cui ha sede la struttura identificata fuori dal territorio di residenza, non vuole accogliere questa richiesta e insiste nel chiedere alla Asl di residenza di individuare struttura analoga sul suo territorio, nonostante il paziente o il suo tutore dichiarino espressamente che preferiscono curarsi e affrontare la relativa pena nella struttura identificata dalla Asl in territorio diverso rispetto a quello di residenza. Il rifiuto del paziente di trasferirsi in una struttura sita nel suo territorio di residenza e diversa dal luogo di cura e di pena selezionato dalla sua Asl è in genere confermato dal giudizio della stessa Asl che ribadisce la maggiore idoneità della struttura che è fuori da suo territorio. La Asl di fatto comunica ai responsabili che è bene che non venga interrotto il progetto terapeutico riabilitativo del paziente e chiede di rispettarne la libertà di scelta riferita al luogo di cura. Luogo, si ribadisce, individuato proprio dalla Asl di appartenenza del paziente su richiesta e accettazione della magistratura del distretto di residenza. In pratica l'autorità giudiziaria del territorio in cui ha sede la struttura scelta non accetta la decisione dell'autorità giudiziaria del distretto in cui vive il paziente e in cui ha sede la Asl che ha fatto l'invio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, non intendano chiarire che, essendo il sistema sanitario nazionale unico, la volontà del paziente di essere curato e ricoverato anche fuori regione deve essere assecondata in nome della sua libertà di scelta;
se non intendano altresì chiarire se e in quali casi possa opporsi a questa scelta il giudice di sorveglianza del luogo sede della struttura residenziale scelta dalla Asl, di concerto con l'autorità giudiziaria del territorio in cui il paziente ha la residenza, trattandosi di scelta pienamente accettata da lui e dai suoi familiari.
il rilascio della patente di guida è normato dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, e in particolare dall'art. 119, rubricato "Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida", che prevede che l'accertamento di tali requisiti sia effettuato da un medico monocratico o dalla commissione medica locale nei casi disciplinati dal comma 4 del medesimo articolo;
per quanto riguarda il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue, si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", e in particolare l'Appendice II al titolo IV, articolo 320 (malattie invalidanti);
con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2017, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2017, è stato modificato il citato regolamento, sopprimendo la lettera G:"1. All'Appendice II - Art. 320, Titolo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera G è soppressa";
pertanto, alla luce di tale importante modifica normativa, assunta in considerazione del progresso scientifico intervenuto sui nuovi strumenti di diagnosi e sulle nuove terapie per la cura delle malattie del sangue, i pazienti affetti da malattie del sangue non sono più obbligati a recarsi presso la Commissione medica locale per il rilascio o il rinnovo della patente di guida;
tuttavia, è notizia che negli ultimi mesi ci siano state diverse segnalazioni, che evidenziano la non conforme applicazione di tale disposizione normativa sul territorio nazionale.
in particolare, dalle associazioni di pazienti, è stato riferito che in alcune commissioni mediche locali, risulta esserci un "blocco procedurale" per il quale il paziente stesso, pur avendone pieno diritto, non ha facoltà di recarsi a visita dal medico monocratico, ma risulta "obbligato" ad essere visitato presso la Commissione medica dove il paziente stesso risulta "vincolato",
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta in premessa e cosa intendano fare per far sì che quanto disposto dalla norma sia applicato in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale;
se non reputino doveroso adoperarsi, per quanto di loro competenza, per risolvere tale criticità, agevolando così i pazienti affetti da malattie del sangue candidati al rinnovo e al rilascio della patente di guida.